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Indennità compensativa per danni da siccità

In considerazione dei danni causati alle produzioni dalla siccità verificatasi nel corrente anno, sulla
base dell’art. 13 del Decreto Legge citato in oggetto, si illustrano di seguito le procedure per la
richiesta e l’erogazione dell'aiuto ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004
n. 102, coerentemente all’art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014.
Le presenti indicazioni procedurali rappresentano una linea guida base, in aggiunta alla quale le
regioni possono adottare ulteriori processi migliorativi utilizzando, ad esempio, altre metodologie di
calcolo già attuate in attuazione delle misure assicurative

 
Indennità compensativa per danni da siccità
 

Procedura per la richiesta e l’erogazione degli aiuti
Come da prassi consolidata questo Ministero, sulla base dei fabbisogni trasmessi dalle Regioni
interessate, dispone con proprio decreto il piano di riparto delle somme da prelevare dal Fondo di
solidarietà nazionale e trasferire alle Regioni, secondo le modalità di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo n. 102/2004. Conseguentemente le Regioni provvedono direttamente a concedere ed
erogare gli aiuti ai beneficiari sulla base degli importi risultanti a seguito delle istruttorie delle
domande presentate dai richiedenti, compresi gli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione
degli aiuti, tra cui anche le verifiche propedeutiche alla concessione degli stessi sul registro nazionale
aiuti di Stato (RNA).
Tuttavia rispetto ai precedenti analoghi provvedimenti, la norma al comma 3 del citato articolo 13,
dispone che “Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato
il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102
del 2004, con le modalità di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere
un’anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle
imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva. Il saldo dell’importo verrà ripartito
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti
dall’istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della
eccezionalità di cui al comma 2”

 

Richiesta anticipazione
La norma consente alle regioni di presentare la richiesta di anticipazione; al riguardo può essere
destinata per questa finalità una somma fino a 40 milioni di euro.
Le spese relative all’anticipazione devono riguardare esclusivamente spese sostenute in emergenza
dalle imprese agricole per garantire la continuazione dell’attività, come ad esempio l’acquisto di
foraggi in sostituzione di quelli di produzione aziendale non raccolti a causa della siccità.
Per spese sostenute si intendono spese già fatturate o costituite da documentazione fiscalmente
probante alla data di presentazione della domanda.
Le regioni possono formalizzare la richiesta di anticipazione, con delibera di giunta regionale, entro
30 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto da parte dei beneficiari, tenendo conto
dei fabbisogni manifestati dai potenziali beneficiari.
Le anticipazioni sulla singola domanda possono essere erogate dalle regioni nel limite del 20%
dell’aiuto richiesto, pari al massimo all’80/90% del danno subito, con un importo minimo dei
pagamenti di € 1.000 per beneficiario.

 

Richiesta declaratoria e attivazioni degli interventi
Per i termini per la formalizzazione delle richieste di declaratoria si rinvia all’articolo 6 comma 1 del
decreto legislativo n. 102/04, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge n.
115/2022.
Per attivare gli interventi le imprese agricole sono tenute a presentare le domande di aiuto alle autorità
regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di declaratoria emanato da questo
Ministero.
Al fine di agevolare ed uniformare le procedure e le modalità di concessione degli aiuti è stato
predisposto, con il contributo delle Regioni interessate, lo schema di domanda allegato, che ciascuna
Regione è tenuta a far utilizzare ai richiedenti l’aiuto. Gli schemi di domanda dovranno contenere
almeno gli elementi riportati nello schema allegato.

 

Beneficiari e procedure di calcolo del danno
Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le imprese
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, iscritte nel registro
delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e
di Bolzano, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 29 marzo
2004 n. 102, che a causa della siccità 2022 hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all’anno 2022 rispetto alla PLV media dei tre anni
precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato.
Nel caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla
produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.
Si ricorda che il comma 4 ter del D.lgs 32/2018, di modifica all’art. 5 del d.lgs. 102/2004, prevede,
tra l’altro, che:
la perdita di reddito, a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo:
- A) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in
cui si è verificata l’avversità assimilabile a una calamità naturale (anno 2022) per il prezzo
medio di vendita ricavato nello stesso anno,
da
- B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l’anno
dell’avversità (2022) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo
il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo
considerato.
Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l’accesso alle provvidenze si deve tenere conto della
effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza tra B) e A).
Per l’anno 2022, ai fini del calcolo della PLV, devono essere considerati i dati risultanti da
documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all’ente competente della
fase istruttoria.
Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 2022 non fosse disponibile (ad esempio nei casi
di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative o nel caso di reimpieghi aziendali), l’impresa
richiedente dovrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti da prezzi di prezzi di mercato
disponibili nel periodo giugno – dicembre 2022 o, in alternativa, dai valori standard utilizzati quale
riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2022, disponibili sul sito del
Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita.
Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l’anno del danno, o dei cinque anni
precedenti escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in
assenza di documentazione aziendale (es. le aziende di recente costituzione) o, qualora risultassero
non superiori ai valori aziendali, potranno essere utilizzati quali massimali gli standard value (oppure
rese e prezzi desunti dagli standard value) per il 2021, le rese benchmark ed i prezzi massimi da
decreto prezzi annuale per gli anni precedenti al 2021, utilizzati per la stipula delle polizze
assicurative agricole agevolate e disponibili sul sito internet del Ministero. Per effettuare il calcolo
della PLV ordinaria si prendono in esame le colture presenti nel piano colturale 2022.

Una volta verificato che l’impresa ha superato la soglia di danno, ai fini dell’erogazione dell’aiuto si
potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (danno) relativa alle sole produzioni, comprese tra
quelle inserite nella D.G.R. di delimitazione, danneggiate dalla siccità 2022.
In conseguenza dell’evento in argomento s’intendono compensati i maggiori costi e i costi non
sostenuti dall’azienda per lo svolgimento del ciclo colturale.
Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall’azienda (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda è
previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase
istruttoria e 3% in seguito dell’atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di
criteri di rischio.
Si ricorda altresì che sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento:
a) le imprese diverse dalle PMI di cui all’articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014;
b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della
Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente
a quanto stabilito all’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014;
c) le imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n.
702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei
danni causati dalla siccità verificatasi a partire dal mese di maggio 2022, conformemente a quanto
stabilito all’articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento;
d) le imprese che ricevono contributi al medesimo titolo dal sistema dell’organizzazione comune dei
mercati anche tramite le Organizzazioni di Produttori.
Ai sensi del piano gestione dei rischi 2022 (approvato con D.M. n. 148418 del 31/03/2022), nonché
del regolamento UE n. 1308/2013, le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell’evento, non
devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa o da fondo di
mutualizzazione relativamente al rischio siccità.
Gli aiuti concessi ai sensi dell’art. 5, comma 4-quinquies, del DLgs 102/2004 sono ridotti del 50%,
salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura
di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, della produzione in campo
nell’anno o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti
nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.
Gli aiuti in argomento e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario per gli stessi costi
ammissibili, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali/unionali e quelli concessi
in regime di de minimis o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all’80% dei costi ammissibili,
elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.
Le agevolazioni concesse in applicazione del decreto in oggetto ed ai sensi dell’art. 25 del
regolamento (UE) n. 702/2014 sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3,

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ai sensi dell’articolo 3 del medesimo
regolamento; il regime di aiuto è stato registrato in esenzione di notifica con il n. 49425 (2017-XA) -
SIAN CAR 8949.
Considerata la scadenza del regime di aiuto, salvo proroghe dello stesso, le concessioni degli aiuti
dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 giugno 2023.

Controlli da parte del Ministero
Il Ministero si riserva la possibilità di effettuare controlli incrociati dei dati dichiarati dai beneficiari
in sede di domanda con altre dichiarazioni/documenti rilasciati dai beneficiari per altri scopi (es.
dichiarazioni di vendemmia per l’uva da vino, polizze assicurative agevolate ecc.).