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home_page/Segnaposto quadrato rosso  SCADENZA VERSAMENTO 1° RATA DI ACCONTO ICI 2008

Il termine ultimo per il versamento della 1° rata di acconto ICI per gli immobili e le aree fabbricabili, nonché per i fabbricati in corso di costruzione è il 16/06/2008.

Cos'è cambiato per l'anno 2008?

Il 29 maggio 2008 con l'entrata in vigore il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/05/2008) è stata introdotta l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze (autorimesse, cantine, soffitti).

E' opportuno sapere che:

  • l'esenzione dall'imposta, per i casi previsti, si applica per tutto l'anno 2008.
  • per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella ove è ubicata la residenza anagrafica del contribuente (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni).
  • Il regime delle pertinenze è regolato dall'art. 817 e 818 del Codice Civile.
  • il regolamento ICI comunale prevede casi specifici di equiparazione all'abitazione principale che godono dell'esenzione d'imposta.
  • Dall'esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per tali immobili l'imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale e detrazione d'imposta).

Come versare l'ICI:

Il versamento può essere eseguito o con Modello F24 e tramite Bollettino Postale intestato a: Equitalia Frosinone S.p.a. sul c/c. n° 88751979

Scadenza dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili:
16 giugno 2008 (prima rata) -16 dicembre 2008 (seconda rata)

Aliquote ICI per l'anno 2008:
Aliquota Ordinaria 7,00
Aliquota Abitazione Principale 6,00
Detrazione Abitazione Principale ¤ 103,29

Ravvedimento operoso

Chi non riuscirà a rispettare la data del 16 giugno, potrà fare ricorso al ravvedimento operoso, versando il tributo dovuto, gli interessi e una sanzione minima del 3,75 per cento. Questa sanzione, da rapportare al tributo non versato nei termini, si applicherà solo se la regolarizzazione avverrà entro trenta giorni da quando è stata commessa la violazione, vale a dire entro il 16 luglio. Oltre questo termine la sanzione sarà del 6%, per chi si regolarizzerà entro un anno.


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